Si evolve il quadro normativo sulla
firma digitale
di Manlio Cammarata - 07.11.01
Qualcosa si muove nel campo della firma digitale. Mentre si aspettano ancora
il decreto di recepimento della direttiva 1999/93/CE e le nuove regole tecniche,
la Cassazione emana una interessante sentenza sul documento informatico e l'AIPA
pubblica una bozza delle nuove disposizioni in materia di archiviazione ottica,
con alcune novità di rilievo.
Incominciamo con la sentenza n.11445/2001,
nella quale la Suprema corte sancisce il valore probatorio del documento
informatico, anche se non munito di firma digitale.
La sentenza parte da un presupposto non corretto, accogliendo una diffusa
interpretazione dell'art. 5 del DPR 513/97,
secondo la quale la disposizione del primo comma si riferisce al documento
informatico munito di firma digitale e il secondo a quello non firmato (o
firmato con una procedura di firma "libera").
Interpretazione non corretta, come abbiamo rilevato molto tempo fa (vedi L'autenticazione
della firma digitale), perché "i requisiti
previsti dal regolamento" richiesti dal secondo comma riguardano appunto la
firma digitale e le relative regole tecniche.
Questa impostazione è stata confermata
dall'interpretazione del legislatore, che nell'art.
10 testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) ha
riscritto le disposizioni dell'art. 5 del DPR 513, unendo i due aspetti
dell'efficacia come scrittura privata e come riproduzione meccanica nell'unica
previsione del primo comma, riferito esclusivamente al documento informatico
munito di firma digitale.
Per inciso, si deve ricordare che questa previsione legislativa appare in
contrasto con il secondo comma dell'art. 5 della direttiva 1999/93/CE:
Gli Stati membri provvedono
affinché una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e
inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è
- in forma elettronica, o
- non basata su un certificato qualificato [...]
Comunque non c'è dubbio che la nuova formulazione
introdotta dal TU costituisca un'interpretazione autentica, dal momento che un
testo unico non può introdurre innovazioni alle norme che raccoglie e abroga.
Ma resta una questione aperta: l'indicazione dell'efficacia probatoria ai sensi
dell'art. 2712 c.c. per il documento munito di firma digitale sembra implicare
l'inefficacia di un'evidenza informatica che ne sia sprovvista, in contrasto con
il principio del libero convincimento del giudice (vedi Il
valore probatorio del documento informatico).
Partendo da questa constatazione, la Suprema corte avrebbe potuto cogliere
l'occasione per mettere ordine nella complicata questione.
Invece si è verificata una situazione curiosa: è
stata sancita l'efficacia probatoria del documento informatico non provvisto di
firma digitale, ma sulla base dell'abrogato art. 5 del vecchio regolamento
invece che sulle questioni di diritto sollevate dalla nuova e più chiara
previsione del testo unico. Infatti si potrebbe porre il problema della non
efficacia probatoria di un documento informatico non munito di firma digitale,
ai sensi dell'art. 10 del TU (il caso risolto dalla Cassazione era sorto quando
era in vigore il DPR 513).
Ma la questione dovrebbe essere sistemata con il decreto di recepimento della
direttiva, che quasi certamente non solo riscriverà il primo comma dell'art. 10
del TU, ma anche le definizioni relative al documento informatico e alla firma
digitale, in funzione delle "firme elettroniche" introdotte dalle
disposizioni comunitarie.
L'argomento "definizioni" ci porta alla
seconda novità: lo schema delle nuove
regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporti
ottici, pubblicato dall'AIPA sul proprio sito
per sollecitare commenti prima della stesura definitiva. Una prassi che non
sarà mai abbastanza lodata, e che dovrebbe diventare la regola per qualsiasi
testo normativo, perché consente di ridurre al minimo sia i difetti del testo
stesso, sia i problemi interpretativi.
Lo schema contiene una nuova serie di definizioni
dei vari elementi del trattamento informatico dei documenti, che può costituire
una base molto utile per le future disposizioni, anche di rango legislativo
(vedi l'articolo di Giorgio Rognetta Supporti ottici: la
vera rivoluzione incomincia adesso).
Un altro aspetto interessante del testo è la drastica semplificazione delle
procedure, rispetto alla vecchia edizione 24/98,
emanata prima delle regole tecniche sulla firma digitale (DPCM
8 febbraio 1999). L'eliminazione di tanti passaggi è legata in primo luogo
al più organico quadro normativo sulla documentazione amministrativa, raccolto
nel testo unico, ma soprattutto a una visione più sostanziale che formale delle
responsabilità dei dirigenti pubblici.
Le nuove disposizioni sui supporti ottici, che
riguardano tutta la pubblica amministrazione, hanno effetti anche sulla tenuta
degli archivi informatici della Giustizia regolata dal decreto
ministeriale 24 maggio 2001, che presenta un'altra novità: tempi di
attuazione ragionevoli (da sei mesi a tre anni per le diverse tappe), che di
fatto corrisponderanno alla ipotizzabile entrata in funzione della trasmissione
telematica degli atti del processo, prevista dal DPR
123/2001.
C'è da notare però che le norme tecniche per l'applicazione del DPR avrebbero
dovuto essere emanate entro il 30 ottobre scorso, ma ancora non appaiono
all'orizzonte. Il che conferma l'impossibilità di far decollare il cosiddetto
"processo telematico" all'inizio del prossimo anno, come prevede l'art.
19 dello stesso decreto.
L'ottimismo è sempre una buona cosa, ma qualche volta si esagera.
|