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 Firma digitale

"Tutti gli atti e i provvedimenti del processo..."
di Manlio Cammarata - 01.02.01

Non è il "processo telematico", come hanno detto i media. Ma è certo che il Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, varato dal Governo pochi giorni fa, costituisce un notevole passo avanti per l'efficienza della giustizia. Con qualche dubbio sui tempi che saranno necessari per mettere in pratica le previsioni regolamentari.

Il provvedimento, come si legge anche nella relazione, costituisce un completamento del DPR 513/97 sul documento informatico, con il quale si integra completamente. Nessuna innovazione nelle procedure, ma "soltanto" la digitalizzazione del fascicolo processuale e di tutto il suo contenuto, sfruttando le possibilità offerte dalla firma digitale. E poiché non si può realisticamente immaginare una rapida e totale sostituzione delle procedure tradizionali, il testo prevede la convivenza il cartaceo e il digitale e pone le basi per il passaggio, in tempi non prevedibili, a una completa informatizzazione degli atti e dei provvedimenti. Lo si deduce facilmente da alcune disposizioni iniziali:

Art. 4 (Atti e provvedimenti)
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5 (Processo verbale)
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

Già da queste prime indicazioni si evince l'impostazione di fondo: il documento informatico deve costituire la forma normale e quello cartaceo può sostituirlo nel caso in cui non sia possibile la sottoscrizione informatica. Ma si stabilisce che anche gli atti cartacei devono essere digitalizzati e inseriti nel fascicolo informatico.
Come logica conseguenza, comunicazioni e notificazioni avvengono per via telematica:

Art. 6 (Comunicazioni e notificazione)
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e ss. del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.

Particolarmente interessanti, a questo proposito, sono le indicazioni relative all'indirizzo elettronico, contenute nell'articolo 7. Ma ancora più importante (e delicata) è la questione della "ricevuta di consegna", definita dall'art. 1 come "il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica".
Dunque è necessario che il server di posta elettronica usato dal destinatario possa svolgere questa funzione, oggi pochissimo usata e comunque offerta da pochi software. Inoltre si tratta sempre di una procedura abbastanza aleatoria, perché il messaggio può raggiungere il server, ma poi potrebbe non arrivare al destinatario per un crash di sistema, per un'interruzione delle linee o per altri accidenti ben noti a chi usa abitualmente l'e-mail.
D'altra parte è difficile immaginare una soluzione differente e quindi si deve accettare in partenza l'eventualità di controversie su questo punto.

Dal punto di vista sistematico, tutta la procedura è fondata sul "fascicolo informatico", che però non sostituisce quello cartaceo:

Art. 12 (Fascicolo informatico)
1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.

In questa prima lettura del regolamento ci fermiamo qui, ma non possiamo passare sotto silenzio un grave un errore di diritto nella prima riga del testo. Il documento informatico viene infatti definito dall'art. 1 come la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Invece, nel decreto citato c'è scritto che il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Per il diritto la rappresentazione di un atto e la rappresentazione del contenuto di un atto sono due cose diverse. Tutto il sistema del documento informatico valido e rilevante a tutti gli effetti di legge è fondato sulla prima nozione, che deriva alla "teoria rappresentativa" del documento formulata dal Carnelutti negli anni '30. L'errore era presente nella prima stesura del testo unico sulla documentazione amministrativa ma, anche in seguito ai nostri rilievi, è stato corretto nell'ultima versione pubblicata dal Dipartimento della funzione pubblica (vedi Testo unico: chiarimenti utili, ma i problemi restano).

In questa "svista" del legislatore c'è un aspetto singolare. Una precedente versione del regolamento era stata pubblicata tempo fa - ed è fino a oggi reperibile - sul sito del Consiglio di Stato Giustizia amministrativa. In questo testo, quasi identico a quello approvato dal Governo il 26 gennaio scorso, la definizione è quella corretta: la rappresentazione informatica di atti... Nei successivi passaggi la manina di qualche hacker del diritto ha cambiato la definizione, riesumando quel "contenuto" che risale alla legge 241/90, ma che in quel contesto aveva un significato del tutto diverso. Infatti nella legge sul procedimento amministrativo, emanata più di dieci anni fa, si prevedeva l'efficacia della rappresentazione del contenuto di atti amministrativi, perché non esisteva ancora la nozione del documento informatico come informazione primaria e originale introdotta dall'art. 18 del DPR 513/97.

A questo proposito non sembra ozioso chiedere che fine abbia fatto proprio il testo unico sulla documentazione amministrativa, del quale si continua ad aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Anche questo ritardo induce a considerazioni pessimistiche sui tempi che saranno necessari per attuare le disposizioni del regolamento sul documento informatico nel processo civile e amministrativo. L'art. 19 prescrive che le regole tecniche siano emanate entro il 30 ottobre di quest'anno e che tutto il sistema entri in funzione per i giudizi iscritti a ruolo dopo il 1. gennaio 2001. Ma chi conosce come funzionano oggi le cancellerie dei tribunali, nutre seri dubbi che esse possano affrontare le novità con meno di un anno di preavviso e, soprattutto, con soli due mesi di tempo dall'emanazione delle regole tecniche. Si pensi solo alla necessità di provvedere un gran numero di computer del lettore per il dispositivo di firma e, soprattutto, ai problemi di formazione del personale. E senza considerare gli avvocati.

Inoltre si devono mettere a regime l'intero "dominio giustizia" e il "sistema informatico civile", che costituiscono l'infrastruttura tecnica e logica di tutto il sistema.
Si dispone di informatizzare gli atti giudiziari in meno di un anno, mentre il documento informatico non è ancora a regime, nonostante l'impegno dell'AIPA, a ben due anni dall'emanazione delle regole tecniche. Siamo al punto in cui le stesse regole tecniche stanno per andare in pensione, sostituite dalle nuove, senza che nemmeno una firma del tutto valida sia stata apposta sulla base della prima edizione!
Le buone intenzioni vanno apprezzate, ma non guasterebbe un po' di realismo nell'indicazione delle scadenze.

Il provvedimento, come si legge anche nella relazione, costituisce un completamento del DPR 513/97 sul documento informatico, con il quale si integra completamente. Nessuna innovazione nelle procedure, ma "soltanto" la digitalizzazione del fascicolo processuale e di tutto il suo contenuto, sfruttando le possibilità offerte dalla firma digitale. E poiché non si può realisticamente immaginare una rapida e totale sostituzione delle procedure tradizionali, il testo prevede la convivenza il cartaceo e il digitale e pone le basi per il passaggio, in tempi non prevedibili, a una completa informatizzazione degli atti e dei provvedimenti. Lo si deduce facilmente da alcune disposizioni iniziali:

Art. 4 (Atti e provvedimenti)
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5 (Processo verbale)
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

Già da queste prime indicazioni si evince l'impostazione di fondo: il documento informatico deve costituire la forma normale e quello cartaceo può sostituirlo nel caso in cui non sia possibile la sottoscrizione informatica. Ma si stabilisce che anche gli atti cartacei devono essere digitalizzati e inseriti nel fascicolo informatico.
Come logica conseguenza, comunicazioni e notificazioni avvengono per via telematica:

Art. 6 (Comunicazioni e notificazione)
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e ss. del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.

Particolarmente interessanti, a questo proposito, sono le indicazioni relative all'indirizzo elettronico, contenute nell'articolo 7. Ma ancora più importante (e delicata) è la questione della "ricevuta di consegna", definita dall'art. 1 come "il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica".
Dunque è necessario che il server di posta elettronica usato dal destinatario possa svolgere questa funzione, oggi pochissimo usata e comunque offerta da pochi software. Inoltre si tratta sempre di una procedura abbastanza aleatoria, perché il messaggio può raggiungere il server, ma poi potrebbe non arrivare al destinatario per un crash di sistema, per un'interruzione delle linee o per altri accidenti ben noti a chi usa abitualmente l'e-mail.
D'altra parte è difficile immaginare una soluzione differente e quindi si deve accettare in partenza l'eventualità di controversie su questo punto.

Dal punto di vista sistematico, tutta la procedura è fondata sul "fascicolo informatico", che però non sostituisce quello cartaceo:

Art. 12 (Fascicolo informatico)
1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.

In questa prima lettura del regolamento ci fermiamo qui, ma non possiamo passare sotto silenzio un grave un errore di diritto nella prima riga del testo. Il documento informatico viene infatti definito dall'art. 1 come la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Invece, nel decreto citato c'è scritto che il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Per il diritto la rappresentazione di un atto e la rappresentazione del contenuto di un atto sono due cose diverse. Tutto il sistema del documento informatico valido e rilevante a tutti gli effetti di legge è fondato sulla prima nozione, che deriva alla "teoria rappresentativa" del documento formulata dal Carnelutti negli anni '30. L'errore era presente nella prima stesura del testo unico sulla documentazione amministrativa ma, anche in seguito ai nostri rilievi, è stato corretto nell'ultima versione pubblicata dal Dipartimento della funzione pubblica (vedi Testo unico: chiarimenti utili, ma i problemi restano).

In questa "svista" del legislatore c'è un aspetto singolare. Una precedente versione del regolamento era stata pubblicata tempo fa - ed è fino a oggi reperibile - sul sito del Consiglio di Stato Giustizia amministrativa. In questo testo, quasi identico a quello approvato dal Governo il 26 gennaio scorso, la definizione è quella corretta: la rappresentazione informatica di atti... Nei successivi passaggi la manina di qualche hacker del diritto ha cambiato la definizione, riesumando quel "contenuto" che risale alla legge 241/90, ma che in quel contesto aveva un significato del tutto diverso. Infatti nella legge sul procedimento amministrativo, emanata più di dieci anni fa, si prevedeva l'efficacia della rappresentazione del contenuto di atti amministrativi, perché non esisteva ancora la nozione del documento informatico come informazione primaria e originale introdotta dall'art. 18 del DPR 513/97.

A questo proposito non sembra ozioso chiedere che fine abbia fatto proprio il testo unico sulla documentazione amministrativa, del quale si continua ad aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Anche questo ritardo induce a considerazioni pessimistiche sui tempi che saranno necessari per attuare le disposizioni del regolamento sul documento informatico nel processo civile e amministrativo. L'art. 19 prescrive che le regole tecniche siano emanate entro il 30 ottobre di quest'anno e che tutto il sistema entri in funzione per i giudizi iscritti a ruolo dopo il 1. gennaio 2001. Ma chi conosce come funzionano oggi le cancellerie dei tribunali, nutre seri dubbi che esse possano affrontare le novità con meno di un anno di preavviso e, soprattutto, con soli due mesi di tempo dall'emanazione delle regole tecniche. Si pensi solo alla necessità di provvedere un gran numero di computer del lettore per il dispositivo di firma e, soprattutto, ai problemi di formazione del personale. E senza considerare gli avvocati.

Inoltre si devono mettere a regime l'intero "dominio giustizia" e il "sistema informatico civile", che costituiscono l'infrastruttura tecnica e logica di tutto il sistema.
Si dispone di informatizzare gli atti giudiziari in meno di un anno, mentre il documento informatico non è ancora a regime, nonostante l'impegno dell'AIPA, a ben due anni dall'emanazione delle regole tecniche. Siamo al punto in cui le stesse regole tecniche stanno per andare in pensione, sostituite dalle nuove, senza che nemmeno una firma del tutto valida sia stata apposta sulla base della prima edizione!
Le buone intenzioni vanno apprezzate, ma non guasterebbe un po' di realismo nell'indicazione delle scadenze.