Regolamento
sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti, varato dal Governo pochi giorni fa, costituisce un notevole passo
avanti per l'efficienza della giustizia. Con qualche dubbio sui tempi che
saranno necessari per mettere in pratica le previsioni regolamentari.
Il provvedimento, come si legge anche nella relazione,
costituisce un completamento del DPR 513/97
sul documento informatico, con il quale si integra completamente. Nessuna
innovazione nelle procedure, ma "soltanto" la digitalizzazione del
fascicolo processuale e di tutto il suo contenuto, sfruttando le possibilità
offerte dalla firma digitale. E poiché non si può realisticamente immaginare
una rapida e totale sostituzione delle procedure tradizionali, il testo prevede
la convivenza il cartaceo e il digitale e pone le basi per il passaggio, in
tempi non prevedibili, a una completa informatizzazione degli atti e dei
provvedimenti. Lo si deduce facilmente da alcune disposizioni iniziali:
Art. 4 (Atti e provvedimenti)
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente
previsto dal presente regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma
1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo,
sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia
informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico con le modalità
di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5 (Processo verbale)
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto
con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui
è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle
dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma
1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo,
sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia
informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le
modalità di cui agli articoli 12 e 13.
Già da queste prime indicazioni si
evince l'impostazione di fondo: il documento informatico deve costituire la
forma normale e quello cartaceo può sostituirlo nel caso in cui non sia
possibile la sottoscrizione informatica. Ma si stabilisce che anche gli atti
cartacei devono essere digitalizzati e inseriti nel fascicolo informatico.
Come logica conseguenza, comunicazioni e notificazioni avvengono per via
telematica:
Art. 6 (Comunicazioni e
notificazione)
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione
degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con
firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso
il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai
sensi dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via
telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica
con le medesime modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via
telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su
supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale e provvede a
notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico,
nei modi di cui agli articoli 138 e ss. del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via
telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione
attestata dalla sua firma digitale.
Particolarmente interessanti, a
questo proposito, sono le indicazioni relative all'indirizzo elettronico,
contenute nell'articolo 7. Ma ancora
più importante (e delicata) è la questione della "ricevuta di
consegna", definita dall'art. 1
come "il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal
gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento
in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella
sua casella di posta elettronica".
Dunque è necessario che il server di posta elettronica usato dal
destinatario possa svolgere questa funzione, oggi pochissimo usata e comunque
offerta da pochi software. Inoltre si tratta sempre di una procedura abbastanza
aleatoria, perché il messaggio può raggiungere il server, ma poi potrebbe non
arrivare al destinatario per un crash di sistema, per un'interruzione
delle linee o per altri accidenti ben noti a chi usa abitualmente l'e-mail.
D'altra parte è difficile immaginare una soluzione differente e quindi si deve
accettare in partenza l'eventualità di controversie su questo punto.
Dal punto di vista sistematico,
tutta la procedura è fondata sul "fascicolo informatico", che però
non sostituisce quello cartaceo:
Art. 12 (Fascicolo
informatico)
1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo
d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le
copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto
cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma
1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o
comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque
acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle
relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che
l'operazione non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione
del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
In questa prima
lettura del regolamento ci fermiamo qui, ma non possiamo passare sotto silenzio
un grave un errore di diritto nella prima riga del testo. Il documento
informatico viene infatti definito dall'art. 1 come la rappresentazione
informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Invece, nel decreto citato c'è scritto che il documento informatico è la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Per il diritto la rappresentazione di un atto e la rappresentazione
del contenuto di un atto sono due cose diverse. Tutto il sistema del
documento informatico valido e rilevante a tutti gli effetti di legge è
fondato sulla prima nozione, che deriva alla "teoria rappresentativa"
del documento formulata dal Carnelutti negli anni '30. L'errore era presente
nella prima stesura del testo unico sulla
documentazione amministrativa ma, anche in seguito ai nostri rilievi, è stato
corretto nell'ultima versione pubblicata dal
Dipartimento della funzione pubblica (vedi Testo unico:
chiarimenti utili, ma i problemi restano).
In questa "svista" del
legislatore c'è un aspetto singolare. Una precedente versione del regolamento
era stata pubblicata tempo fa - ed è fino a oggi reperibile - sul sito del
Consiglio di Stato Giustizia
amministrativa. In questo testo, quasi identico a quello approvato dal
Governo il 26 gennaio scorso, la definizione è quella corretta: la
rappresentazione informatica di atti... Nei successivi passaggi la manina di
qualche hacker del diritto ha cambiato la definizione, riesumando quel
"contenuto" che risale alla legge 241/90, ma che in quel contesto
aveva un significato del tutto diverso. Infatti nella legge sul procedimento
amministrativo, emanata più di dieci anni fa, si prevedeva l'efficacia della rappresentazione
del contenuto di atti amministrativi, perché non esisteva ancora la nozione del
documento informatico come informazione primaria e originale introdotta
dall'art. 18 del DPR 513/97.
A questo proposito non sembra ozioso
chiedere che fine abbia fatto proprio il testo unico sulla documentazione
amministrativa, del quale si continua ad aspettare la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale.
Anche questo ritardo induce a considerazioni pessimistiche sui tempi che saranno
necessari per attuare le disposizioni del regolamento sul documento informatico
nel processo civile e amministrativo. L'art.
19 prescrive che le regole tecniche siano emanate entro il 30 ottobre di
quest'anno e che tutto il sistema entri in funzione per i giudizi iscritti a
ruolo dopo il 1. gennaio 2001. Ma chi conosce come funzionano oggi le
cancellerie dei tribunali, nutre seri dubbi che esse possano affrontare le
novità con meno di un anno di preavviso e, soprattutto, con soli due mesi di
tempo dall'emanazione delle regole tecniche. Si pensi solo alla necessità di
provvedere un gran numero di computer del lettore per il dispositivo di firma e,
soprattutto, ai problemi di formazione del personale. E senza considerare gli
avvocati.
Inoltre si devono mettere a regime
l'intero "dominio giustizia" e il "sistema informatico
civile", che costituiscono l'infrastruttura tecnica e logica di tutto il
sistema.
Si dispone di informatizzare gli atti giudiziari in meno di un anno, mentre il
documento informatico non è ancora a regime, nonostante l'impegno dell'AIPA, a
ben due anni dall'emanazione delle regole tecniche. Siamo al punto in cui le
stesse regole tecniche stanno per andare in pensione, sostituite dalle nuove,
senza che nemmeno una firma del tutto valida sia stata apposta sulla base della
prima edizione!
Le buone intenzioni vanno apprezzate, ma non guasterebbe un po' di realismo
nell'indicazione delle scadenze.
Il provvedimento, come si legge anche nella relazione,
costituisce un completamento del DPR 513/97
sul documento informatico, con il quale si integra completamente. Nessuna
innovazione nelle procedure, ma "soltanto" la digitalizzazione del
fascicolo processuale e di tutto il suo contenuto, sfruttando le possibilità
offerte dalla firma digitale. E poiché non si può realisticamente immaginare
una rapida e totale sostituzione delle procedure tradizionali, il testo prevede
la convivenza il cartaceo e il digitale e pone le basi per il passaggio, in
tempi non prevedibili, a una completa informatizzazione degli atti e dei
provvedimenti. Lo si deduce facilmente da alcune disposizioni iniziali:
Art. 4 (Atti e provvedimenti)
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente
previsto dal presente regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma
1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo,
sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia
informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico con le modalità
di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5 (Processo verbale)
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto
con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui
è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle
dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma
1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo,
sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia
informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le
modalità di cui agli articoli 12 e 13.
Già da queste prime indicazioni si
evince l'impostazione di fondo: il documento informatico deve costituire la
forma normale e quello cartaceo può sostituirlo nel caso in cui non sia
possibile la sottoscrizione informatica. Ma si stabilisce che anche gli atti
cartacei devono essere digitalizzati e inseriti nel fascicolo informatico.
Come logica conseguenza, comunicazioni e notificazioni avvengono per via
telematica:
Art. 6 (Comunicazioni e
notificazione)
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione
degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con
firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso
il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai
sensi dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via
telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica
con le medesime modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via
telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su
supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale e provvede a
notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico,
nei modi di cui agli articoli 138 e ss. del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via
telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione
attestata dalla sua firma digitale.
Particolarmente interessanti, a
questo proposito, sono le indicazioni relative all'indirizzo elettronico,
contenute nell'articolo 7. Ma ancora
più importante (e delicata) è la questione della "ricevuta di
consegna", definita dall'art. 1
come "il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal
gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento
in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella
sua casella di posta elettronica".
Dunque è necessario che il server di posta elettronica usato dal
destinatario possa svolgere questa funzione, oggi pochissimo usata e comunque
offerta da pochi software. Inoltre si tratta sempre di una procedura abbastanza
aleatoria, perché il messaggio può raggiungere il server, ma poi potrebbe non
arrivare al destinatario per un crash di sistema, per un'interruzione
delle linee o per altri accidenti ben noti a chi usa abitualmente l'e-mail.
D'altra parte è difficile immaginare una soluzione differente e quindi si deve
accettare in partenza l'eventualità di controversie su questo punto.
Dal punto di vista sistematico,
tutta la procedura è fondata sul "fascicolo informatico", che però
non sostituisce quello cartaceo:
Art. 12 (Fascicolo
informatico)
1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo
d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le
copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto
cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma
1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o
comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque
acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle
relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che
l'operazione non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione
del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
In questa prima
lettura del regolamento ci fermiamo qui, ma non possiamo passare sotto silenzio
un grave un errore di diritto nella prima riga del testo. Il documento
informatico viene infatti definito dall'art. 1 come la rappresentazione
informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Invece, nel decreto citato c'è scritto che il documento informatico è la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Per il diritto la rappresentazione di un atto e la rappresentazione
del contenuto di un atto sono due cose diverse. Tutto il sistema del
documento informatico valido e rilevante a tutti gli effetti di legge è
fondato sulla prima nozione, che deriva alla "teoria rappresentativa"
del documento formulata dal Carnelutti negli anni '30. L'errore era presente
nella prima stesura del testo unico sulla
documentazione amministrativa ma, anche in seguito ai nostri rilievi, è stato
corretto nell'ultima versione pubblicata dal
Dipartimento della funzione pubblica (vedi Testo unico:
chiarimenti utili, ma i problemi restano).
In questa "svista" del
legislatore c'è un aspetto singolare. Una precedente versione del regolamento
era stata pubblicata tempo fa - ed è fino a oggi reperibile - sul sito del
Consiglio di Stato Giustizia
amministrativa. In questo testo, quasi identico a quello approvato dal
Governo il 26 gennaio scorso, la definizione è quella corretta: la
rappresentazione informatica di atti... Nei successivi passaggi la manina di
qualche hacker del diritto ha cambiato la definizione, riesumando quel
"contenuto" che risale alla legge 241/90, ma che in quel contesto
aveva un significato del tutto diverso. Infatti nella legge sul procedimento
amministrativo, emanata più di dieci anni fa, si prevedeva l'efficacia della rappresentazione
del contenuto di atti amministrativi, perché non esisteva ancora la nozione del
documento informatico come informazione primaria e originale introdotta
dall'art. 18 del DPR 513/97.
A questo proposito non sembra ozioso
chiedere che fine abbia fatto proprio il testo unico sulla documentazione
amministrativa, del quale si continua ad aspettare la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale.
Anche questo ritardo induce a considerazioni pessimistiche sui tempi che saranno
necessari per attuare le disposizioni del regolamento sul documento informatico
nel processo civile e amministrativo. L'art.
19 prescrive che le regole tecniche siano emanate entro il 30 ottobre di
quest'anno e che tutto il sistema entri in funzione per i giudizi iscritti a
ruolo dopo il 1. gennaio 2001. Ma chi conosce come funzionano oggi le
cancellerie dei tribunali, nutre seri dubbi che esse possano affrontare le
novità con meno di un anno di preavviso e, soprattutto, con soli due mesi di
tempo dall'emanazione delle regole tecniche. Si pensi solo alla necessità di
provvedere un gran numero di computer del lettore per il dispositivo di firma e,
soprattutto, ai problemi di formazione del personale. E senza considerare gli
avvocati.
Inoltre si devono mettere a regime
l'intero "dominio giustizia" e il "sistema informatico
civile", che costituiscono l'infrastruttura tecnica e logica di tutto il
sistema.
Si dispone di informatizzare gli atti giudiziari in meno di un anno, mentre il
documento informatico non è ancora a regime, nonostante l'impegno dell'AIPA, a
ben due anni dall'emanazione delle regole tecniche. Siamo al punto in cui le
stesse regole tecniche stanno per andare in pensione, sostituite dalle nuove,
senza che nemmeno una firma del tutto valida sia stata apposta sulla base della
prima edizione!
Le buone intenzioni vanno apprezzate, ma non guasterebbe un po' di realismo
nell'indicazione delle scadenze.