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 Nomi a dominio

(da Information Technology del 22 ottobre 2001)     
Il dominio della tecnica e il dominio del diritto - 2
di Manlio Cammarata - 18.10.01

Riprendiamo il discorso iniziato con l'articolo precedente. Abbiamo esaminato i motivi per cui le regole scritte dalla cosiddetta Naming Authority sulla tenuta del registro dei nomi a dominio da parte dell'ente preposto (Registration Authority) non possono avere alcuna rilevanza su questioni disciplinate dalle leggi dello Stato. Ora dobbiamo capire quale funzione e quale valore possa avere un regolamento "interno" per le procedure del registro nei confronti di situazioni tutelate dalla legge.

Prima di tutto è necessario ricordare che (contrariamente a quanto affermano le sgangherate "regole di naming") l'ente non ha il potere di "assegnare in uso" o "revocare" i nomi, che sono e restano di proprietà dei rispettivi titolari, ma solo il compito di iscrivere ed eventualmente cancellare i nomi stessi nelle caselle di un data base (vedi Il problema in quattro punti).
In estrema sintesi il problema è capire se e su quali basi l'ente di registrazione possa rifiutare un'iscrizione o compiere una cancellazione (la cosiddetta "riassegnazione" è semplicemente una cancellazione seguita da una nuova iscrizione). Quindi è necessario stabilire se e quali verifiche possano o debbano essere effettuate da parte dell'ente stesso prima di compiere l'iscrizione o la cancellazione.

Per mettere a fuoco il problema è opportuno ritornare ai due esempi fatti nell'articolo precedente, relativi ai nomi "boicottadanone" e "internetlex". A prima vista il primo può ledere i diritti del titolare del marchio "Danone" e del dominio "danone.it", il secondo del titolare del marchio e della testata "InterLex" e del dominio "interlex.it". Di fronte a questa facile constatazione, può l'ente rifiutare l'iscrizione?
Nel primo caso, il dominio "boicottadanone.it" potrebbe indicare il sito di un'associazione di consumatori che, con affermazioni documentate e non diffamatorie, indichi i motivi per cui sarebbe bene non acquistare prodotti di questa marca. Oppure potrebbe essere chiesto da una società in qualche modo collegata al titolare del marchio Danone, magari per uno stravagante concorso a premi.

Nell'uno e nell'altro caso il rifiuto della registrazione potrebbe scatenare una tempesta giudiziaria sull'ente, con relative richieste di risarcimento dei danni.
Invece, se il sito presentasse contenuti diffamatori o classificabili come concorrenza sleale, toccherebbe al titolare del marchio ricorrere al giudice contro il registrant di "boicottadanone.it". In caso di vittoria del ricorrente il giudice potrebbe ordinare al registro di cancellare l'iscrizione o al soccombente di richiedere la cancellazione. Tutto qui.

Discorso simile può essere fatto per il dominio "internetlex.it". Di fronte a un rifiuto di iscrizione di un dominio a prima vista in grado di "sviare" gli utenti del web, il richiedente avrebbe potuto agire contro il  registro per chiedere l'iscrizione coattiva e il risarcimento danni per il ritardo. Mentre, ad iscrizione avvenuta, toccherebbe a me (titolare del marchio e della testata giornalistica) adire il giudice, dimostrando il danno. Per inciso, non potrei dimostrarlo: i LOG  indicano che il danno non c'è, perché l'andamento degli accessi ha mantenuto un forte tasso di crescita anche dopo l'entrata in funzione del sito "concorrente", nonostante la stazza e la potenza mediatica del suo editore.

Morale: è bene che il registro e l'associazione che si è assunta il compito di regolarne il funzionamento non si occupino di questioni che non attengono al proprio "dominio", che è quello della tecnica.

Ma ci sono altri aspetti da considerare. Uno di questi riguarda i cosiddetti "nomi riservati", cioè i nomi che non possono essere registrati o che sono destinati esclusivamente a determinati soggetti. Chi può elencare questi nomi? Anche qui, senza una specifica previsione legislativa, l'iniziativa del registro può essere fonte di guai, per gli stessi motivi che abbiamo appena visto. Invece la normativa comunitaria e nazionale indicano nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (o nel Ministero delle comunicazioni, in seguito a una delega) gli enti incaricati di dettare regole per tutto quanto riguarda "numerazioni, indirizzi e denominazioni". Lo stabilisce la direttiva 97/51/CE che, modificando la 90/387, prevede anche la separazione tra organismi tecnici e organismi di regolamentazione.
Dunque questa facoltà non spetta all'ente di registrazione e, di conseguenza, neanche alla Naming Authority (vedi Chi ha il compito di dettare le regole? e Aspetti giuridici della registrazione dei nomi a dominio). 

Resta ancora un problema molto importante: le procedure extragiudiziali per le contestazioni. Le regole attuali prevedono un meccanismo stravagante, fondato su "enti conduttori" composti da "saggi" accreditati dallo stesso ente di registrazione, e scombinato al punto di prevedere le spese della controversia a carico del ricorrente, invece che del soccombente.
Ora, se il contratto tra registryregistrant è un contratto di diritto privato (secondo l'opinione prevalente e largamente condivisibile), è opportuno che vi siano clausole che obbligano il registro stesso ad accogliere decisioni arbitrali, ma queste devono rispettare le disposizioni del codice di procedura civile.

Come si vede, non c'è materia di ordine legale che possa essere regolata dall'associazione denominata Naming Authority, e sarebbe un disastro se essa ricevesse un riconoscimento o una delega a emanare norme che incidono su diritti tutelati dalla legge. Perché per scriver qualsiasi tipo di regola occorrono competenze giuridiche non superficiali, mentre l'esperienza dimostra che "il dominio del diritto" è completamente sconosciuto agli associati, almeno a quelli che ne discutono nella lista e nelle assemblee.
Altrimenti non si leggerebbero discussioni sul nulla (a chi spetta il dominio "ferrari.it"? E' ovvio, tra due soggetti che hanno uguale diritto, vince il primo che lo richiede) o affermazioni deliranti del tipo "un nome a dominio non è un marchio, perché manca l'aspetto grafico".

Dunque è necessario mettere ordine. E per questo basta un provvedimento governativo che chiarisca se la competenza sulle regole per i nomi a dominio spetta all'Autorità per le garanzie o al Ministero delle comunicazioni, in applicazione della direttiva 90/387/CE, già accolta da tempo nel nostro ordinamento. Con buona pace del senatore Passigli e del deputato Lo Presti, che ha ripresentato alla Camera, tale e quale, lo sciagurato disegno di legge.