di Daniele Coliva - 16.11.2000
Il nostro legislatore mostra una notevole confidenza con il Tempo, quello con
la "T" maiuscola, al punto da posticipare l'efficacia di una norma a
notevole distanza dalla sua entrata in vigore ad ogni effetto. E' quanto è
successo con la legge 3 novembre 2000 n. 325,
che ha di fatto prorogato la scadenza del termine previsto dall'art.
41, comma 3, della legge 675/96 per l'adeguamento alle misure minime di
sicurezza, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge.
Per riassumere brevemente la storia, la legge 675 prevedeva l'obbligo di
adottare le misure minime di sicurezza imposte dalla stessa entro sei mesi dalla
entrata in vigore del regolamento, successivo, che le avrebbe codificate. Il
regolamento in questione (il n. 318 del 1999)
fu pubblicato nella G.U. del 14/9/1999 e trascorsa l'ordinaria vacatio
di 15 giorni entrò in vigore il 29/9/1999. Il semestre scadde pertanto il
29/3/2000. La proroga più volte annunciata, ed incagliatasi al Parlamento, ha
visto finalmente la luce nella G.U. del 9/11 scorso, a circa 8 mesi dalla
maturazione della scadenza1 .
L'interessato, secondo la legge 325/2000 potrà beneficiare della proroga
al 31/12/2000 per mettersi in regola con le misure di sicurezza, e quindi
evitare di incorrere nella responsabilità penale prevista dall'art.
36 della legge 6752 , solo se entro un mese
dalla entrata in vigore della legge 325, cioè entro il 10 dicembre prossimo,
avrà redatto un documento in cui spieghi le ragioni per le quali ha ritenuto
necessario avvalersi della proroga e soprattutto in cui siano indicati:
a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che
caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso
è eventualmente ripartito;
b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di
sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza
previste dal comma 1 dell'articolo 15
della medesima legge n. 675 del 1996.
Tale documento deve essere munito di data certa e dovrà essere
conservato presso l'interessato. La violazione degli obblighi formali
(tempestività) e di contenuto comporterà l'impossibilità di beneficiare
della proroga al 31/12/2000.
L'intervento del notaio Maccarone nel n. 148 di
InterLex ha posto il problema della attribuzione della data certa. Le ragioni
addotte per escludere la ricevibilità da parte di un notaio di tale documento
sono condivisibili, ancorché io non sia un frequentatore delle problematiche
del notariato, e a mio avviso sono utili a recuperare una funzione più
"nobile", se mi si passa il termine, del notaio, non più mero
depositario di atti altrui.
Le modalità di attribuzione della data certa previste dall'ordinamento
(art. 2704 c.c.) non si limitano a fatti per così dire solenni (la morte [!],
la sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore, la riproduzione del
contenuto in un atto pubblico), ma prevedono anche una clausola generale
consistente in un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità dell'atto.
Questa ultima ipotesi, detta di chiusura, ha consentito alla prassi di
individuare meccanismi alternativi e meno onerosi per conferire data certa ad un
documento ed al suo contenuto. La funzione della data certa, infatti, è quella
di rendere il documento, ed in particolare il suo contenuto opponibile ai terzi.
In altri termini, la data certa crea una presunzione in ordine alla precisa
collocazione temporale del documento e del contenuto, di solito negoziale, dello
stesso.
La prassi ha individuato vari strumenti alternativi a quelli per così dire
canonici, soprattutto al fine di risparmiare l'onere della registrazione
ovvero della prestazione di un professionista. Nel mondo creditizio, ma non
solo, è diffusissimo il ricorso al timbro postale, apposto direttamente sul
documento che così viene spedito senza busta.
La giurisprudenza che si è occupata dell'argomento, specialmente in
materia fallimentare, nella quale la anteriorità all'apertura della procedura
di contratti o documenti è molto spesso essenziale per il riconoscimento della
pretesa creditoria, ha affermato ormai in modo pacifico che l'apposizione del
timbro postale sul documento, in modo che lo stesso formi un corpus unicum,
è idonea e sufficiente a conferire data certa non solo al "pezzo di
carta", ma anche al suo contenuto, in considerazione della provenienza
pubblicistica del timbro datario delle Poste. Non consta che la questione sia
mutata con la trasformazione in s.p.a. delle Poste italiane.
Da un punto di vista pratico, quindi, il documento dovrà essere
materialmente redatto su un unico foglio che, adeguatamente piegato, potrà
essere spedito o "in corso particolare" ovvero anche per raccomandata
allo stesso mittente. Il risultato finale sarà il medesimo: il documento
previsto dalla legge, in quanto redatto su di un foglio portante il timbro
postale, avrà data certa.
Più complesso è il contenuto dello stesso, anche in considerazione delle
difficoltà di attuazione delle disposizioni del DPR 318/99 (vedi gli articoli
elencati qui sotto). Si può certamente affermare che il legislatore non ha
brillato per concretezza, utilizzando concetti programmatici alquanto vaghi e
tecnicamente discutibili.
A mio avviso, considerato che tra il termine ultimo per la redazione del
documento e quello per l'adeguamento passano solo 21 giorni e che l'ultima
settimana dell'anno si riduce in pratica a soli tre giorni lavorativi (27, 28
e 29 dicembre, San Silvestro è domenica), l'approntamento del
"famigerato" documento è un'occasione da non perdere per attivare
direttamente le procedure di adeguamento e quindi occorre predisporre nell'immediato
le analisi dei rischi necessarie per evitare sanzioni penali.
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