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Misure minime, il Tempo del legislatore
di Daniele Coliva - 16.11.2000

Il nostro legislatore mostra una notevole confidenza con il Tempo, quello con la "T" maiuscola, al punto da posticipare l'efficacia di una norma a notevole distanza dalla sua entrata in vigore ad ogni effetto. E' quanto è successo con la legge 3 novembre 2000 n. 325, che ha di fatto prorogato la scadenza del termine previsto dall'art. 41, comma 3, della legge 675/96 per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge.

Per riassumere brevemente la storia, la legge 675 prevedeva l'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza imposte dalla stessa entro sei mesi dalla entrata in vigore del regolamento, successivo, che le avrebbe codificate. Il regolamento in questione (il n. 318 del 1999) fu pubblicato nella G.U. del 14/9/1999 e trascorsa l'ordinaria vacatio di 15 giorni entrò in vigore il 29/9/1999. Il semestre scadde pertanto il 29/3/2000. La proroga più volte annunciata, ed incagliatasi al Parlamento, ha visto finalmente la luce nella G.U. del 9/11 scorso, a circa 8 mesi dalla maturazione della scadenza1 .

L'interessato, secondo la legge 325/2000 potrà beneficiare della proroga al 31/12/2000 per mettersi in regola con le misure di sicurezza, e quindi evitare di incorrere nella responsabilità penale prevista dall'art. 36 della legge 6752 , solo se entro un mese dalla entrata in vigore della legge 325, cioè entro il 10 dicembre prossimo, avrà redatto un documento in cui spieghi le ragioni per le quali ha ritenuto necessario avvalersi della proroga e soprattutto in cui siano indicati:
a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;
b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

Tale documento deve essere munito di data certa e dovrà essere conservato presso l'interessato. La violazione degli obblighi formali (tempestività) e di contenuto comporterà l'impossibilità di beneficiare della proroga al 31/12/2000.

L'intervento del notaio Maccarone nel n. 148 di InterLex ha posto il problema della attribuzione della data certa. Le ragioni addotte per escludere la ricevibilità da parte di un notaio di tale documento sono condivisibili, ancorché io non sia un frequentatore delle problematiche del notariato, e a mio avviso sono utili a recuperare una funzione più "nobile", se mi si passa il termine, del notaio, non più mero depositario di atti altrui.

Le modalità di attribuzione della data certa previste dall'ordinamento (art. 2704 c.c.) non si limitano a fatti per così dire solenni (la morte [!], la sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore, la riproduzione del contenuto in un atto pubblico), ma prevedono anche una clausola generale consistente in un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità dell'atto.

Questa ultima ipotesi, detta di chiusura, ha consentito alla prassi di individuare meccanismi alternativi e meno onerosi per conferire data certa ad un documento ed al suo contenuto. La funzione della data certa, infatti, è quella di rendere il documento, ed in particolare il suo contenuto opponibile ai terzi. In altri termini, la data certa crea una presunzione in ordine alla precisa collocazione temporale del documento e del contenuto, di solito negoziale, dello stesso.

La prassi ha individuato vari strumenti alternativi a quelli per così dire canonici, soprattutto al fine di risparmiare l'onere della registrazione ovvero della prestazione di un professionista. Nel mondo creditizio, ma non solo, è diffusissimo il ricorso al timbro postale, apposto direttamente sul documento che così viene spedito senza busta.

La giurisprudenza che si è occupata dell'argomento, specialmente in materia fallimentare, nella quale la anteriorità all'apertura della procedura di contratti o documenti è molto spesso essenziale per il riconoscimento della pretesa creditoria, ha affermato ormai in modo pacifico che l'apposizione del timbro postale sul documento, in modo che lo stesso formi un corpus unicum, è idonea e sufficiente a conferire data certa non solo al "pezzo di carta", ma anche al suo contenuto, in considerazione della provenienza pubblicistica del timbro datario delle Poste. Non consta che la questione sia mutata con la trasformazione in s.p.a. delle Poste italiane.

Da un punto di vista pratico, quindi, il documento dovrà essere materialmente redatto su un unico foglio che, adeguatamente piegato, potrà essere spedito o "in corso particolare" ovvero anche per raccomandata allo stesso mittente. Il risultato finale sarà il medesimo: il documento previsto dalla legge, in quanto redatto su di un foglio portante il timbro postale, avrà data certa.

Più complesso è il contenuto dello stesso, anche in considerazione delle difficoltà di attuazione delle disposizioni del DPR 318/99 (vedi gli articoli elencati qui sotto). Si può certamente affermare che il legislatore non ha brillato per concretezza, utilizzando concetti programmatici alquanto vaghi e tecnicamente discutibili.
A mio avviso, considerato che tra il termine ultimo per la redazione del documento e quello per l'adeguamento passano solo 21 giorni e che l'ultima settimana dell'anno si riduce in pratica a soli tre giorni lavorativi (27, 28 e 29 dicembre, San Silvestro è domenica), l'approntamento del "famigerato" documento è un'occasione da non perdere per attivare direttamente le procedure di adeguamento e quindi occorre predisporre nell'immediato le analisi dei rischi necessarie per evitare sanzioni penali.

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1 Il legislatore non è nuovo a manipolazioni temporali: basti pensare alla recente vicenda della norma di "sanatoria" delle clausole bancarie sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, espunta recentissimamente dalla Corte costituzionale, nonché alla disciplina per il deposito della documentazione ipocatastale nelle espropriazioni immobiliari, in cui addirittura sono prorogati termini non solo non ancora scaduti, ma il cui decorso non è nemmeno iniziato.
2
Norma che punisce l'omissione a titolo sia di dolo che di colpa.

Altre pagine sull'argomento:
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