Misure minime di sicurezza: promemoria per i
titolari
07.12.2000
Sono molte le e-mail che arrivano in questi
giorni con richieste di aiuto per l'applicazione delle disposizioni sulle misure
minime di sicurezza. Purtroppo non possiamo dare risposte individuali, e
soprattutto per questo problema, che richiede di volta in volta un'analisi molto
accurata della situazione specifica. Cerchiamo comunque di rispondere in questa
pagina ai quesiti di carattere generale, considerando che fra tre giorni scade
il termine per il "documento di proroga" per l'adozione delle misure
minime di sicurezza nei trattamenti dei dati personali, previsto dalla legge
325/00, e il 30 dicembre è l'ultimo giorno utile per l'adozione effettiva
di tutti gli accorgimenti previsti dal DPR
318/99. Infatti il 31 è domenica e, considerando le festività e i
"ponti" in arrivo, restano meno di quindici giorni per mettersi in
regola.
La situazione è obiettivamente difficile per chi
non ha ancora messo mano agli adempimenti prescritti, anche perché dalle
autorità competenti non è arrivata nessuna spiegazione utile per risolvere i
dubbi sollevati dalla normativa, che tante volte abbiamo segnalato in queste pagine.
Si tratta di applicare a situazioni tecnicamente definite una serie di
norme tecnicamente inattendibili, o che appaiono tecnicamente
inefficaci. E' necessario partire dallo schema del sistema di elaborazione
dei dati, analizzare le caratteristiche della rete e i possibili punti di
accesso dall'esterno, individuare le stazioni di lavoro abilitate, compiere
un'analisi dei rischi, identificare gli incaricati del trattamento e
quindi, anche in relazione alle classi di dati, ridisegnare tutto lo schema con
la corretta policy delle abilitazioni all'accesso agli archivi
(distribuzione dei compiti e delle responsabilità). Dunque è impossibile
dettare regole generali.
Tuttavia, considerando che molte domande
riguardano gli aspetti generali del problema, ecco cinque punti, utili almeno
per inquadrare correttamente la situazione.
1. Misure minime, sanzioni penali e
responsabilità civile
La sanzione penale (fino a un anno di reclusione,
art. 41 della legge 675/96) si applica per la semplice mancata adozione, entro
il 31 dicembre 2000, delle misure previste dal DPR 318/99. Se poi qualcuno
subisce un danno a causa del mancato adempimento, la pena arriva a due anni.
Ma l'applicazione delle misure minime non mette al riparo dalla responsabilità
civile, perché l'art. 18 della
legge 675/96 stabilisce che "chiunque cagiona danno ad altri per effetto
del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile". Significa che il titolare del
trattamento deve risarcire il danno "se non prova di avere adottato tutte
le misure idonee a evitare il danno". Quindi non bastano le misure
"minime".
2. La legge sul documento di proroga rinvia
solo l'applicazione delle sanzioni penali
Il termine per l'adozione delle misure minime
previste dal DPR 318/99 scadeva il 29 marzo scorso. La legge 325/00 ha effetto
retroattivo, perché è stata emanata dopo la scadenza, e ha subordinato il
rinvio alla redazione di un documento "con data certa" in cui siano
descritte le misure da adottare o che sono in corso di adozione. Il termine
scade il 10 dicembre prossimo, domenica, e quindi l'ultimo giorno utile per
l'apposizione della "data certa" al documento è lunedì 11 (vedi il provvedimento
del Garante del 5 dicembre).
Tutto questo non influisce sulla responsabilità civile: se, prima del 31
dicembre, un interessato ha subito un danno da un trattamento, si applica
comunque l'articolo 18 della 675.
3. Il documento di proroga non è il
"documento programmatico"
Tutti i titolari che non hanno provveduto
all'adozione delle misure minime entro il 29 marzo sono tenuti alla redazione
del documento di proroga, per evitare sanzioni penali fino al 31 dicembre.
Questo documento non costituisce e non sostituisce il "documento
programmatico sulla sicurezza" previsto dall'art. 6 del DPR 318/99, che
deve essere preparato e rivisto con cadenza annuale solo per determinati
trattamenti.
4. Chi è tenuto alla predisposizione del
"documento programmatico sulla sicurezza"
Secondo l'articolo
6 del DPR 318/99, il "documento programmatico" deve essere
predisposto solo nel caso di trattamento dei dati sensibili e (artt. 22 e 24
della legge 675) effettuato mediante elaboratori "accessibili
mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico", secondo la
definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera b). Cioè, secondo
un'interpretazione basata più sul buon senso che sulla lettera confusa e
imprecisa nella norma, quando i dati sono memorizzati in un sistema in qualche
modo collegato all'internet o ad altri sistemi di consultazione a distanza.
Quindi non nel caso di una intranet e tanto meno nel caso di sistemi isolati.
Tuttavia un "piano di sicurezza" può essere comunque utile,
soprattutto in vista di possibili azioni civili, come elemento di prova
dell'adozione di "tutte le misure idonee".
5. Che cosa c'è oltre le misure
"minime"
In ultima analisi le misure minime elencate dal
DPR 318/99 costituiscono una formalità che serve solo ad allontanare il rischio
di sanzioni penali, ma non risolvono i veri problemi della sicurezza dei dati
personali. Il titolare che voglia realmente mettersi al riparo, nei limiti del
possibile, da "furti", perdite o alterazioni di dati, deve
necessariamente prendere in considerazione altre misure. Fra queste, sono
particolarmente importanti:
a) le copie di sicurezza, custodite in sistemi non accessibili dall'esterno e
possibilmente in postazioni remote;
b) l'aggiornamento degli antivirus a cadenze ravvicinate (massimo trenta
giorni);
c) i sistemi di controllo degli accessi dall'esterno (analisi della rete,
installazione di firewall o simili accorgimenti), perché le password per
gli incaricati non danno nessuna protezione contro gli accessi esterni tramite backdoor
o tramite modem presenti su qualsiasi elaboratore della rete (vedi La
legge 675/96 e i requisiti di sicurezza: aspetti organizzativi e tecnici)
;
d) i piani di disaster recovery, necessari non tanto per assicurare
l'integrità dei dati (per questo bastano le copie di sicurezza), quanto per
garantire la continuità dei trattamenti. Infatti anche dall'interruzione dei
trattamenti possono derivare danni per gli interessati, con le conseguenze già
viste sul piano civile.
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