Quando sento la parola "internet"...
di Manlio Cammarata - 22.02.01
"Quando sento la parola cultura metto mano
alla pistola", diceva qualche decennio fa un certo Joseph Goebbels,
ministro nazista della propaganda. Tempi lontani. Ora ci sono diverse persone
che, quando sentono la parola internet, mettono mano a un disegno di legge, o a
qualche micidiale emendamento se capita a tiro una proposta normativa adatta a
colpire la Rete.
Scorrendo i progetti legislativi - e anche qualche
legge già approvata - si ha la sensazione che il tiro a segno contro l'internet
sia una specie di ossessione di alcuni parlamentari, forse una manifestazione di
quel male che da tempo abbiamo definito come "internetfobia" (vedi A
chi fa male la tecnologia?).
Le manifestazioni di questa sindrome sono di
diverso tipo: si va dalla maniacale riproposizione di norme penali già
esistenti, ai tentativi di imporre agli operatori adempimenti impossibili (con
sanzioni esagerate), fino all'astuzia di introdurre disposizioni apparentemente
salutari per lo sviluppo della Rete e in realtà tali da provocarne la morte.
Fra l'altro, si notano alcuni testi che dimostrano una totale ignoranza di che
cosa è e come funziona l'internet, e in particolare del fatto che la grande
rete ha nel proprio codice genetico le libertà di iniziativa e di espressione,
e nella propria natura globale un perfetto meccanismo di difesa. Sicché il
risultato molte proposte limitative o repressive, qualora andassero in porto,
sarebbe il trasferimento all'estero di una serie di attività molto importanti
per lo sviluppo economico e culturale del nostro Paese.
Ma vediamo qualche esempio significativo
incominciando dal recente disegno di legge AC
7499, "Disposizioni per la lotta alla pedofilia", presentato il 14
dicembre 2000 che recita:
Art. 4.
1. E' vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui contenuto siano
finalizzati, direttamente o indirettamente, alla divulgazione o alla
pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari
diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.
2. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.
3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete INTERNET i
cui contenuti siano palesemente illeciti od offensivi del buon costume o tali da
attentare all'ordine pubblico.
Queste norme - sanzioni a parte -
esistono già nel codice penale. Qui si riprende inutilmente la previsione della
legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro
lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", ma si
insiste e si "perfeziona" quell''inciso anche per via telematica
che era stato contestato ancora prima dell'approvazione definitiva (vedi "Chiunque
distribuisce... anche per via telematica": i fornitori sono serviti).
Come dire "la pedofilia è un reato, per via telematica è reato due
volte".
E' il caso di rilevare come il DDL AS
3733, proposto dal senatore Semenzato per eliminare
l'assurdità della responsabilità oggettiva del provider ipotizzata dalla legge
269/98, non sia stato nemmeno preso in esame dal Senato.
Ma questo è nulla in confronto al disegno di
legge AS 4560 "Norme per la tutela dei
minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet", che al secondo
comma dell'art. 6 recita:
I gestori dei servizi e delle reti operanti
sul territorio nazionale provvedono a classificare ogni informazione e
messaggio, che viene reso disponibile sui loro elaboratori, fatta eccezione per
quelli tutelati dal segreto epistolare, e ove riscontrino che esso ha contenuti
vietati o contrari alla legge o previsti dalla legge come reati, provvedono a
impedirne la diffusione e l'accesso
Chi ha scritto questo testo ignora che è
materialmente impossibile classificare i miliardi di pagine che possono essere
disponibili su un server web. Inoltre non si può porre una responsabilità di
questo tipo in capo ai gestori delle reti: sarebbe come incriminare l'ANAS
perché sulle strade statali circolano vetture rubate, senza considerare che la direttiva
2000/31/CE vieta ogni previsione di responsabilità per il semplice
trasporto dei dati, oltre a qualsiasi obbligo generalizzato di controllo da
parte dei provider.
Nello stesso disegno di legge c'è anche una vera "chicca":
Art. 5.
(Manipolazione delle immagini)
1. È vietata qualsiasi manipolazione delle immagini e delle scene e sequenze,
non riconoscibile come tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che
trasmettono con tecnica digitale.
Qui si ritiene che la
"manipolazione delle immagini e delle scene e sequenze" sia una
caratteristica della TV digitale, mentre è da anni un fatto normale nella
nostra vecchia televisione analogica - per non parlare di un secolo di
cinematografia.
Ma vediamo un altro DDL, che porta il numero AC
7321 e aggrava - tanto per cambiare - le previsioni penali per la
"pedofilia telematica":
Art. 6
1. I responsabili dei motori di
telecomunicazione, i portali WEB, i provider, i gestori dei server e tutti gli
operatori di telecomunicazione sono obbligati a conservare i file di accesso al
logo per almeno dieci anni.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, i
soggetti di cui al medesimo comma incorrono nei reati di favoreggiamento e di
concorso nella pedofilia e di sfruttamento dei minori. Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, il responsabile è punito con la reclusione da uno
a tre anni.
Tralasciamo il coinvolgimento degli
operatori di telecomunicazioni, di cui abbiamo già detto. Forse per
"motori di telecomunicazioni" si intendono i motori di ricerca, e
forse i "file di accesso al logo" sono il log file, ovvero i
registri degli accessi. Ma si possono scrivere norme senza sapere che cosa
significano le parole?
Ancora sull'obbligo di classificare e bloccare i contenuti. La Camera ha
approvato il disegno di legge AC 7208,detto
"salvaprovider", che estende ai piccoli fornitori di accesso i
proventi della cosiddetta "interconnessione inversa", fino a oggi
riservati ai maggiori, che sono anche operatori di telecomunicazioni. Il testo
è giunto al Senato (AS
4933) e subito i cecchini hanno aperto il fuoco degli emendamenti. Leggiamo:
E' vietato ai fornitori di
servizi Internet (Internet service provider) diffondere in rete o rendere
comunque disponibili messaggi telematici o informatici di ogni tipo, che possano
incitare in qualsiasi forma a compiere atti previsti dalla legge come reati
oppure incitare alla violenza o all'odio o indurre ad atteggiamenti di
intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o
nazionalità.
E' altresì vietata la diffusione di messaggi che possano ledere in qualsiasi
forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo fisico o psichico o morale
dei minori, o siano osceni oppure la cui diffusione sia comunque vietata dalla
legge.
I fornitori dei servizi di cui al precedente articolo devono provvedere a
classificare ogni informazione e messaggio, che potrebbe essere resa disponibile
attraverso i loro elaboratori fatta eccezione di quelli tutelati dal segreto
epistolare, e ove riscontrino che abbiano contenuti contrari alla legge o alle
disposizioni di cui al precedente articolo provvedono ad impedirne la diffusione
e l'accesso.
Il "blocco" previsto
dall'emendamento sarebbe superfluo, perché basta l'obbligo di classificare
"ogni informazione e messaggio" per costringere tutti gli internet
provider, grandi e piccoli, alla cessazione immediata di ogni attività.
Cambiamo argomento e torniamo al DDL AS 4594,
quello sui nomi a dominio, del quale abbiamo parlato più volte negli ultimi
tempi. Esso incarica all'art. 2, comma 2
la
Agenzia per la proprietà
industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il
tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a: [...] assicurare il
servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale.
Si ignora che l'incarico di registrar
può venire solo dalla decisione di un organismo internazionale, l'ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers). Risultato: la nascita o il
trasferimento all'estero di uno o più registrar per i domini
".it".
Ma già al comma 1 lo stesso articolo ha predisposto il trasferimento all'estero
dei mantainer, obbligandoli a iscriversi in un apposito registro tenuto
dalla Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti
telematiche, mentre ora - in Italia e nel resto del mondo - questa attività
è del tutto libera. Con altre previsioni inserire nello stesso DDL, si attua
una sorta di inutile e pericolosa "statalizzazione" dell'internet
(vedi Delirio normativo o lucida
premeditazione?).
Ma c'è un altro progetto
legislativo, i cui effetti potrebbero essere ancora più devastanti. La proposta
di legge AC
7292 è nata per modificare le disposizioni sulla diffamazione a mezzo
stampa, oggi assurdamente punitive. Ed ecco, puntuali, gli emendamenti-killer:
si propone di aggiornare la decrepita legge sulla stampa (n. 47 del 1948),
estendendo alle testate telematiche le disposizioni sull'editoria tradizionale.
Ma, invece di prendere atto del nuovo assetto dell'informazione su scala globale
ed eliminare la nozione di "stampa clandestina" prevista dall'art. 16,
si estende la norma penale a qualsiasi periodico telematico non registrato. Il
testo risultante sarebbe questo (con buona pace dell'art. 21 della
Costituzione):
Art. 16 - Stampa clandestina
Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico, anche se
diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche, senza che sia stata
eseguita la registrazione prescritta dall' art. 5, è punito con la reclusione
fino a due anni o con la multa fino a lire cinquecentomila.
Dunque per qualsiasi sito web che
svolga una regolare opera di informazione, sarebbe necessaria l'iscrizione nel
registro della stampa con la nomina (e lo stipendio) di un direttore
responsabile. Poco tempo fa avevamo scritto che nessuno potrebbe sognarsi di
sostenere una proposta di questo tipo, ma avevamo peccato di ottimismo (vedi "Direttore
responsabile" e responsabilità del provider"). Se passasse questa
disposizione, la maggior parte dei siti informativi italiani dovrebbe spostarsi
su server stranieri. Una campagna di opposizione a queste proposte è stata
lanciata da Peacelink.
E, se tutto questo non bastasse,
ecco la "soluzione finale", nel puro stile di quel tale che abbiamo
citato all'inizio dell'articolo. Troviamo infatti nel disegno di legge AC
7343 (sempre per la serie "internet e pedofilia"):
Art. 1.
1. All'articolo 600-ter del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Qualora i fatti previsti dall'articolo 600-bis e dal presente articolo
consistano nella messa in circolazione, mediante strumenti informatici o
telematici, di immagini ed informazioni aventi ad oggetto persone minori degli
anni diciotto, il giudice può autorizzare con decreto il sequestro e, nei casi
più gravi, la distruzione di dati, programmi e sistemi utilizzati per la loro
diffusione.".
Eccola, la soluzione finale: la
distruzione di dati, programmi e sistemi utilizzati per la diffusione di
materiale illegittimo. Cioè di ogni server web esistente, non appena un utente
si colleghi a un sito proibito! Non è precisato come deve avvenire la distruzione
dei sistemi, ma certo provvederà un emendamento che disponga la distribuzione
di armi lanciafiamme alla polizia delle telecomunicazioni.
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